ITB 2022: avviso esplorativo di manifestazione di interesse

Con decreto dirigenziale n. 51 del 03/12/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera ITB che si terrà Berlino dal 9 al 13 marzo in presenza e dal 14 al 15 marzo 2022 in modalità virtuale.

Le aziende e le associazioni/consorzi del comparto turistico nonché i soggetti istituzionali interessati ad essere accreditati presso lo stand della Regione Campania alla suddetta manifestazione, dovranno far pervenire alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta unicamente via posta elettronica all’indirizzo pec fiereturismo@pec.regione.campania.it entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania ai seguenti numeri telefonici: tel. 0817968782 cell.: 3452280663, o via e-mail all’indirizzo antonio.ciampaglia@regione.campania.it.

https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/itb-2022-avviso-esplorativo-di-manifestazione-di-interesse?page=1

Partecipazione a FITUR 22 - Madrid, 19-23 gennaio 2022

Con Decreto Dirigenziale n. 50 del 02.12.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera FITUR che si terrà MADRID presso Ifema Madrid dal 19 al 23 gennaio 2022.

Le aziende e le associazioni/consorzi del comparto turistico nonché i soggetti istituzionali interessati ad essere accreditati presso lo stand della Regione Campania alla suddetta manifestazione, dovranno far pervenire alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta unicamente via posta elettronica all’indirizzo pec fiereturismo@pec.regione.campania.it entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania ai seguenti numeri telefonici: tel. 0817968782 cell.: 3452280663, o via e-mail all’indirizzo antonio.ciampaglia@regione.campania.it.

https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/partecipazione-a-fitur-22-madrid-19-23-gennaio-2022?page=1

Il Ministro della salute, con ordinanza del 2 dicembre 2021, ha adottato una nuova versione delle linee guida (che potete richiedere in Associazione) per la ripresa delle attività economiche e sociali, revisionate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome alla luce del parere e delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Segnaliamo alcune novità di rilevante importanza per le imprese associate:

– in relazione alla gestione del buffet, non è più menzionato l’obbligo di somministrazione mediante personale incaricato e si prevede la possibilità di organizzare “una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalità self- service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.”;

– in relazione a convegni e congressi, non è più menzionato “il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti”, ma si prevede che “il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone, dopo confronto con le autorità sanitarie locali. Nel caso in cui l’evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.”

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 2 dicembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al decreto-legge n. 172 del 2021 che, oltre a prevedere l’estensione dell’obbligo vaccinale a operatori di particolari settori esposti, istituisce la certificazione verde cosiddetta rafforzata o super green pass.

Il nuovo provvedimento, a decorrere dal 6 dicembre prossimo, aggiunge agli ambiti e ai servizi ai quali è possibile accedere esclusivamente se muniti di green pass gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati.

Inoltre, viene introdotta una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato o super green pass, e le altre certificazioni, generate anche in base a un test molecolare o antigenico rapido.

Nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green pass rafforzato potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.

Nel periodo indicato, pertanto, solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nella circolare si rileva quindi che rimangono escluse dall’obbligo di green pass rafforzato, e soggette quindi solo al green pass base, le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, nel caso in cui i partecipanti di tali feste fruiscano di servizi di ristorazione al chiuso o di intrattenimento, si realizzano le condizioni per le quali è richiesto il green pass rafforzato.

La circolare precisa, inoltre, che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non rafforzata.

Si precisa, infine, che la disciplina in materia di green pass, ivi compreso quello rafforzato, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di istanza, definendo le modalità operative e la tempistica di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dal decreto – legge n. 73/2021 “Sostegni bis”.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’invio va fatto a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

Nell’istanza vanno indicati, oltre ai consueti dati anagrafici:

– il settore di attività;

– il non essere un soggetto escluso (soggetto con partita IVA cessata, ente pubblico, intermediario finanziario, ecc.);

– la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;

– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo.

Inoltre, occorre riportare alcune informazioni utili al calcolo del contributo tra cui:

– l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto – legge n. 73/2021 “Sostegni bis” sono inferiori o uguali a 100.000 euro, superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;

– il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Si rammenta, infatti, che per accedere al contributo a fondo perduto il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad almeno il trenta per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’erogazione del contributo, sempre che il fruitore non abbia scelto di percepirlo come credito d’imposta da compensare nel modello F24, è effettuata, dall’Agenzia delle entrate, mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

“I dati ISTAT sul fatturato dei servizi delle aziende ricettive fotografano una realtà tragica, che è sotto gli occhi di tutti, anche se molti si ostinano a rivolgere lo sguardo altrove, illudendosi che l’andamento favorevole della domanda italiana durante la seconda parte dell’estate sia stato sufficiente a compensare due anni di carestia.”

Con queste parole il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commenta i dati diffusi oggi dall’Istituto Nazionale di Statistica sul fatturato dei servizi di alloggio nei primi nove mesi del 2021, dai quali si può desumere un calo del 35,8% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

“A questo punto dell’anno – evidenzia Bocca – i conti sono pressoché definitivi: ben che vada il settore ricettivo italiano chiuderà il 2021 con un perdita di quasi 10 miliardi di euro rispetto al 2019. Nei due anni (2021 e 2020), la perdita complessiva è di circa 24 miliardi di euro.”

“In questo momento soffrono soprattutto le destinazioni e le strutture ricettive che si rivolgono al mercato straniero, in specie quello di lungo raggio. Lavorano a scartamento ridotto pure i meeting e i congressi, anche a causa delle limitazioni alla capienza delle sale congressuali, per le quali più di un mese fa la Conferenza delle regioni aveva individuato una soluzione, che però stenta a materializzarsi. Attendiamo le festività di fine anno con il fiato sospeso, nella speranza che l’andamento dell’epidemia e le nuove misure di contenimento non procurino ulteriori danni”.

“Nei giorni scorsi – segnala il presidente degli albergatori – il Governo è rimasto sordo alle nostre legittime aspettative e ha rigettato gli emendamenti al decreto fiscale che propongono di lenire le sofferenze delle strutture turistico ricettive prorogando l’esonero dal pagamento dell’IMU e del credito d’imposta sugli affitti per le imprese che versano in maggiori difficoltà.”

“C’è ancora tempo per intervenire – conclude Bocca – e ci auguriamo che entrambe le misure vengano riconsiderate, quando il decreto fiscale approderà in Aula o durante la discussione della legge di bilancio.”

Il decreto-legge approvato dal Governo per contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.

Di seguito, si riepiloga il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive.

durata del green pass (articolo 3)

Il provvedimento riduce da dodici a nove mesi la durata di validità del green pass rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster.

È confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

È altresì confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare, con validità di 48 o 72 ore dall’effettuazione del tampone.

Tuttavia, il green pass rilasciato a seguito del risultato negativo del tampone non consentirà di avere accesso a tutti i servizi e le attività.

esenzione dall’obbligo di green pass (articolo 4)

Sono esentati dall’obbligo di green pass i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Al riguardo, si segnala che il Ministero della salute, con circolare del 25 novembre 2021, ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sino al 31 dicembre 2021.

estensione dell’impiego del green pass (articolo 4)

A decorrere dal 6 dicembre 2021, in tutte le zone, l’obbligo del green pass, nella sua versione base (e quindi anche con il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare rilasciato non oltre le 48 o 72 ore precedenti), viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive.

impiego del “super green pass” e disposizioni transitorie (articoli 5 e 6)

A decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, e cioè di green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Non risulta però del tutto chiaro a quale normativa vigente ci si deve riferire per determinare i servizi e le attività limitati e sospesi nelle zone a maggiore rischio, in considerazione del fatto che sull’argomento si sono succedute diverse normative tutte vigenti (dpcm 2 marzo 2021 e decreto-legge n. 52 del 2021).

In attesa di chiarimenti da parte del Governo, risulta comunque chiara la necessità del super green pass, a decorrere dal 6 dicembre in zona bianca e dal 29 novembre in zona gialla o arancione, per le seguenti attività:

–     servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (senza limiti di persone per tavolo, ma con il rispetto del distanziamento tra tavoli diversi). Per il consumo all’aperto, o al chiuso ma al banco, continua quindi a non essere necessario il green pass, nemmeno nella versione base. Fanno eccezione i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece sufficiente il green pass base;

–     attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con capienza non superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo (articolo 5, comma 1 bis, decreto-legge n. 52 del 2021);

–     spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, con capienza consentita pari a quella massima autorizzata (articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 52 del 2021).

verifiche (articolo 5 comma 2 e articolo 6 comma 2)

Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso del super green pass in formato cartaceo. Nelle more della modifica del dpcm 17 giugno 2021, saranno effettuati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la vaccinazione e la guarigione.

sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 agosto 2021, ha chiarito che, nel caso di controlli da parte delle forze di polizia in cui si accerti la non corrispondenza fra il possessore del green pass e l’intestatario del medesimo, la sanzione prevista risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.

 

 

Federalberghi, in collaborazione con Fipe e con l’Ente bilaterale nazionale del turismo (EBNT) ha curato la realizzazione del dodicesimo rapporto sul mercato del lavoro nel turismo. La pubblicazione (da richiedere via mail federalberghi@capri.it) è il risultato dell’analisi dei dati relativi al 2020 contenuti negli archivi sul lavoro dipendente dell’INPS .Il settore di riferimento è quello del turismo, articolato in cinque comparti: servizi ricettivi (alberghi e campeggi), pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, discoteche e stabilimenti balneari), intermediazione (agenzie di viaggi), stabilimenti termali, parchi divertimento. Il report si compone di tre capitoli finalizzati a dare una rappresentazione completa del settore secondo tre dimensioni: nazionale, di comparto, territoriale. Le variabili considerate sono: aziende con lavoratori dipendenti, lavoratori dipendenti per categoria, tipologia contrattuale, classe di età e genere, retribuzioni. La disponibilità di informazioni su base mensile permette di seguire il ciclo produttivo del settore che si caratterizza per una forte componente di stagionalità. Nel testo vengono riportati i dati regionali sul numero dei dipendenti e sul numero delle aziende per tipologia di attività.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 novembre 2021, ha approvato un decreto legge che introduce nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo approvato, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.

Rispetto alla versione base del green pass, rilasciato anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato entro 48 o 72 ore, il comunicato stampa diffuso dal Governo annuncia l’istituzione di un green pass rafforzato, riconosciuto solo a chi è vaccinato o guarito.

L’obbligo del green pass, nella sua versione base, viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive.

Il green pass rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster avrà una validità di 9 mesi anziché di 12 mesi.

In caso di passaggio in zona gialla, le attività per le quali le norme vigenti prevedono restrizioni e limitazioni saranno accessibili solo ai detentori del green pass rafforzato.

Anche in zona bianca, a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, sarà però necessario il green pass rafforzato per accedere alle attività che subirebbero restrizioni in zona gialla, tra le quali ad esempio:

  • ristorazione al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • feste e discoteche
  • spettacoli
  • eventi sportivi.

Nel fare riserva di tornare sull’argomento, all’esito della pubblicazione del decreto legge

La Siae ha deliberato di non apportare incrementi per l’anno 2022 alla misura dei compensi per diritti di esecuzione musicale che, pertanto, rimarranno invariati. Come previsto dagli Accordi, gli incrementi ISTAT registrati finora saranno accantonati.

Sono confermate le ordinarie scadenze dei pagamenti in base alle distinte tipologie di utilizzazione. È confermata al momento la data del 28 febbraio 2022 per rinnovare gli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente.

Ricordiamo che affinché le aziende ottengano dalla Siae le riduzioni sui compensi previsti dagli accordi, devono richiedere il modello di certificato, valido per il 2022, e timbrato dalla nostra Associazione.