Il decreto-legge approvato dal Governo per contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.

Di seguito, si riepiloga il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive.

durata del green pass (articolo 3)

Il provvedimento riduce da dodici a nove mesi la durata di validità del green pass rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster.

È confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

È altresì confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare, con validità di 48 o 72 ore dall’effettuazione del tampone.

Tuttavia, il green pass rilasciato a seguito del risultato negativo del tampone non consentirà di avere accesso a tutti i servizi e le attività.

esenzione dall’obbligo di green pass (articolo 4)

Sono esentati dall’obbligo di green pass i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Al riguardo, si segnala che il Ministero della salute, con circolare del 25 novembre 2021, ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sino al 31 dicembre 2021.

estensione dell’impiego del green pass (articolo 4)

A decorrere dal 6 dicembre 2021, in tutte le zone, l’obbligo del green pass, nella sua versione base (e quindi anche con il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare rilasciato non oltre le 48 o 72 ore precedenti), viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive.

impiego del “super green pass” e disposizioni transitorie (articoli 5 e 6)

A decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, e cioè di green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Non risulta però del tutto chiaro a quale normativa vigente ci si deve riferire per determinare i servizi e le attività limitati e sospesi nelle zone a maggiore rischio, in considerazione del fatto che sull’argomento si sono succedute diverse normative tutte vigenti (dpcm 2 marzo 2021 e decreto-legge n. 52 del 2021).

In attesa di chiarimenti da parte del Governo, risulta comunque chiara la necessità del super green pass, a decorrere dal 6 dicembre in zona bianca e dal 29 novembre in zona gialla o arancione, per le seguenti attività:

–     servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (senza limiti di persone per tavolo, ma con il rispetto del distanziamento tra tavoli diversi). Per il consumo all’aperto, o al chiuso ma al banco, continua quindi a non essere necessario il green pass, nemmeno nella versione base. Fanno eccezione i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece sufficiente il green pass base;

–     attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con capienza non superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo (articolo 5, comma 1 bis, decreto-legge n. 52 del 2021);

–     spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, con capienza consentita pari a quella massima autorizzata (articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 52 del 2021).

verifiche (articolo 5 comma 2 e articolo 6 comma 2)

Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso del super green pass in formato cartaceo. Nelle more della modifica del dpcm 17 giugno 2021, saranno effettuati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la vaccinazione e la guarigione.

sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 agosto 2021, ha chiarito che, nel caso di controlli da parte delle forze di polizia in cui si accerti la non corrispondenza fra il possessore del green pass e l’intestatario del medesimo, la sanzione prevista risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.