Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 2 dicembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al decreto-legge n. 172 del 2021 che, oltre a prevedere l’estensione dell’obbligo vaccinale a operatori di particolari settori esposti, istituisce la certificazione verde cosiddetta rafforzata o super green pass.
Il nuovo provvedimento, a decorrere dal 6 dicembre prossimo, aggiunge agli ambiti e ai servizi ai quali è possibile accedere esclusivamente se muniti di green pass gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati.
Inoltre, viene introdotta una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato o super green pass, e le altre certificazioni, generate anche in base a un test molecolare o antigenico rapido.
Nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green pass rafforzato potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.
Nel periodo indicato, pertanto, solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Nella circolare si rileva quindi che rimangono escluse dall’obbligo di green pass rafforzato, e soggette quindi solo al green pass base, le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, nel caso in cui i partecipanti di tali feste fruiscano di servizi di ristorazione al chiuso o di intrattenimento, si realizzano le condizioni per le quali è richiesto il green pass rafforzato.
La circolare precisa, inoltre, che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non rafforzata.
Si precisa, infine, che la disciplina in materia di green pass, ivi compreso quello rafforzato, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.