Esenzione totale (ingressi senza obblighi di certificazione verde / test antigenico o molecolare pre-partenza, isolamento e successivo test, ma con obbligo di Passenger Locator Form)

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi previsti dall’ordinanza del Ministro della salute per l’ingresso nel territorio nazionale non si applicano nei seguenti casi:

– all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

– al personale viaggiante;

– ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20 (Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano);

– ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

– agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

–  a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

–  a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

–  a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form);

–  in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form).

Esenzione parziale (ingressi con test antigenico o molecolare, senza isolamento fiduciario)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 , e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell’isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei seguenti casi:

– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

– agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

–  ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C. Tale disposizione, a seguito della nuova ordinanza del Ministro della salute, e come riportato sul sito del Ministero degli esteri “viaggiaresicuri.it”, consente ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D di entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore senza effettuare l’isolamento fiduciario, ove previsto;

– al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

– ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

– agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

– agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.