Alla luce delle novità introdotte dal c.d. decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce chiarimenti in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – testo unico della sicurezza sul lavoro) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 81 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti circostanze:

  • impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’allegato I del medesimo decreto.

La nota in commento specifica, per ciascuna delle tredici fattispecie elencate nell’allegato 1 del TUSL, quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento cautelare.

violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Di seguito sono riportate le violazioni esaminate nella nota in commento, riferite alle fattispecie di più immediato interesse per le aziende turistico-ricettive.

mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il provvedimento di sospensione può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. La mancata elaborazione del DVR, inoltre, sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (articolo 29, comma 1, TUSL). Ai fini della revoca del provvedimento si dovrà esibire il DVR.

mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (articolo 46, comma 2, TUSL)

La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento ovverosia nei casi previsti dal TUSL di seguito menzionati in quanto ricorrenti nel nostro settore:

  • articolo 73, in combinato disposto con l’articolo 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  • articolo 77, comma 5 (utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP)

Il provvedimento di sospensione è adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. b, del decreto legislativo n. 81, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Il provvedimento di sospensione è adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

Per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo adotterà i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e successivi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano assoggettabili alla procedura in questione.