Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono stabiliti i criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L’ordinanza produce effetti dal 16 dicembre fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

stati e territori di cui all’elenco C

Gli Stati e territori inclusi nell’elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono i seguenti:

– Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

  1. a) presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
  2. b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco o alle autorità di vigilanza di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c bis),del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente, che certifica quindi una delle seguenti condizioni:

l’avvenuta vaccinazione con vaccino riconosciuto dall’EMA (anche solo con la prima dose, dopo 15 giorni dalla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio);

l’avvenuta guarigione;

l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione del vaccino.

  1. c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l’obbligo di presentare il risultato negativo del test molecolare o antigenico, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

stati e territori di cui all’elenco D

La lista di Stati e territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, è sostituita dalla seguente:

<<Elenco D: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao».

L’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 è consentito con la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

  1. a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  2. b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  3. c) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alla lettera b), fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dalla lettera c), si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

stati e territori di cui all’elenco E

L’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in tutti gli altri Stati e territori (elenco E dell’Allegato 20 al dpcm  2 marzo 2021) è consentito soltanto in presenza di uno specifico motivo di necessità, e nel rispetto di specifiche condizioni.

deroghe

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, sono previste alcune deroghe, ovvero, ad esempio, per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.

Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

Si ricorda inoltre che il decreto legge n. 52 del 2021, all’articolo 9 comma 8 bis, per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea restino unite, ha previsto che i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione.