Alla Federazione Nazionale sono pervenuti alcuni quesiti concernenti le clausole generali n. 2.2.1 e n. 2.2.2 del contratto tra Booking.com e le strutture ricettive, ai sensi delle quali le strutture ricettive sono obbligare ad offrire al portale parità di tariffe e condizioni.

In particolare, è stato richiesto alla Federalberghi Nazionale  se l’adesione a tale contratto possa comportare per gli alberghi italiani l’obbligo di rispettare la cosiddetta “parity rate”.

Nel rimettere in allegato la circolare n. 446 del 2020 di pari oggetto, la Federalberghi comunica che le relative indicazioni, allegate nella mail inviata agli associati, si intendono confermate anche in relazione all’aggiornamento del contratto di Booking.com, che le aziende stanno ricevendo in questi giorni.

Inoltre la stessa ricorda che, ai sensi del comma 166 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “è nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.”

La Federalberghi evidenzia che tale indicazione trova conferma nel combinato disposto tra la clausola generale n. 1 (definizioni) e la clausola generale n. 2.2.5 del contratto tra Booking.com e le strutture ricettive, ai sensi del quale “le Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle Strutture Ricettive site in Paesi senza parità specifica” e “con Paesi senza parità specifica si intendono Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Russia e/o altre giurisdizioni”.

Conferma pertanto che gli obblighi di parità previsti dalle Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle strutture ricettive site in Italia.