Il 17 novembre la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che disciplina l’obbligo di certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro. La legge di conversione apporta modifiche al testo iniziale del provvedimento al fine di rendere più semplice l’attività di verifica del green pass.

verifiche sul green pass

Al quinto comma dell’articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021 è aggiunto un periodo che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche relative al possesso del green pass, consente ai lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro copia del green pass. I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

La novità è da accogliere positivamente, in quanto semplifica il controllo delle certificazioni soprattutto nelle imprese di minori dimensioni.

In relazione all’operatività delle disposizioni in questione, è opportuno tuttavia evidenziare che il Garante per la protezione dei dati personali ha formulato alcuni rilievi in relazione alla possibilità di consegna del green pass al datore di lavoro (https://bit.ly/32aDjTv).

Un’ulteriore precisazione in merito alle attività di controllo è contenuta nell’aggiunta al quarto comma dell’articolo 3, con riferimento ai lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto delle prescrizioni in commento compete all’utilizzatore. Al somministratore compete invece l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa

Viene recepita nel testo di legge quella che era una interpretazione di prassi e con l’aggiunta dell’articolo articolo 3-bis viene disposto che per i lavoratori dipendenti la scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

CERCEEsostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

Una modifica al comma 7 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 127 chiarisce che i dieci giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti possono sostituire, trascorsi cinque giorni, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.