L’articolo 13 del c.d. decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) ha modificato la disciplina dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dettata dall’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Attesa l’importanza delle modifiche apportate, l’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto per fornire chiarimenti (allegati da richiedere via mail), con particolare riferimento all’ambito di applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e alle fattispecie sanzionabili.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 14 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Gli effetti della sospensione dell’attività possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della contestazione, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso, che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

La percentuale del 10% di lavoratori irregolari (in precedenza era del 20%) continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. A tal fine vanno conteggiati tutti coloro che rientrano nella nozione di lavoratore fornita dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 81, e cioè anche i collaboratori familiari e i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.

Secondo l’avviso espresso dall’Ispettorato, la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.

violazioni in materia di salute e sicurezza

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo, il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni per consentire l’adozione del provvedimento.

ambito di applicazione del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione è adottato nei confronti della singola unità produttiva presso cui sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.

Il nuovo articolo 14 prevede, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni relative: all’omessa la formazione e l’addestramento; all’omessa fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

comunicazione alle autorità

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’articolo 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione – da parte del Ministero in questione – del provvedimento interdittivo.

inottemperanza al provvedimento di sospensione

In base al nuovo comma 15 dell’articolo 14, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.